La normativa sul riscaldamento

La legge disciplinano quando, dove e come vanno accessi gli impianti di riscaldamento…

Il tepore che arriva nelle nostre case è regolato da precise norme che disciplinano il funzionamento del riscaldamento. In particolare, la legge di riferimento è il Dpr 26 Agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10“. Tale norma si basa su un principio fondamentale: ovvero che possiamo scaldare i nostri edifici in base a dove essi si trovano. In virtù di questo l’Italia è stata ‘divisa’ in diverse zone climatiche tenendo conto delle differenti temperature registrate in ciascuna di esse. Possono così distinguersi sei aree climatiche ciascuna delle quali osserva un suo periodo di funzionamento del riscaldamento e deve rispettare un tetto prefissato di ore di accensione. Ci si basa sui cosiddetti “Gradi Giorno” che ci dicono quale è il clima in ciascun comune della penisola: le temperature sono tanto più fredde quanto più alto sarà il valore dei Gradi Giorno.

Valori massimi del riscaldamento in casa

Nei periodi in cui sono in funzione le nostre caldaie, vanno seguite determinate regole sulla temperatura disciplinate dalla normativa vigente. Non si deve infatti varcare la soglia dei 20 °C + 2 °C di tolleranza. Il Dpr 412 del 1993 permette di ripartire l’orario di riscaldamento in due o più sessioni quotidiane, fermo restando il divieto di tenerlo in funzione nella fascia compresa tra le 23.00 e le 5.00. Divieto non applicabile, invece, in caso di caldaia dotata di sonda di temperatura esterna e di un timer di programmazione programmatore , e di caldaie autonome dotate di termostato regolatore.

Potrebbero interessarti anche:

Menu